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Lusch GmbH

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E CONSEGNA

§ 1 Informazioni generali

(1)  Le nostre forniture, prestazioni e offerte sono soggette esclusivamente alle presenti condizioni di vendita e di fornitura. Ciò vale anche per tutte le transazioni future di natura analoga, anche se non vengono espressamente concordate nuovamente. Condizioni del committente contrarie o divergenti dalle presenti condizioni sono valide solo se ne abbiamo espressamente accettato la validità per iscritto. Le nostre condizioni si applicano anche nel caso in cui, pur essendo a conoscenza di condizioni del committente contrarie o divergenti dalle nostre, effettuiamo la consegna al committente senza riserve.

(2)  Le nostre condizioni di vendita e di consegna si applicano solo nei confronti di imprenditori ai sensi del § 14 del BGB (Codice civile tedesco).

 


§ 2 Offerta, conferma d'ordine

In caso di ordine vincolante (offerta), tale ordine potrà essere da noi accettato entro due settimane (conferma d'ordine). Si applicano quindi esclusivamente i prezzi e le altre condizioni indicati nella conferma d'ordine, a meno che questi non differiscano dall'offerta del committente e quest'ultimo non si opponga immediatamente per iscritto. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche costruttive. Salvo diversamente concordato, le nostre offerte sono vincolanti per un periodo di dieci giorni. Le indicazioni relative a quantità, peso e dimensioni, nonché altre descrizioni dei prodotti riportate nei nostri cataloghi e nei nostri elenchi di offerte sono vincolanti solo previo esplicito accordo scritto.

 


§ 3 Tempo di consegna

(1)  I tempi e i termini di consegna concordati sono da considerarsi approssimativi, a meno che la prestazione non debba essere effettuata espressamente in una data precisa e il rispetto di tale data sia essenziale per entrambe le parti (contratto a termine fisso). In caso di ritardo nella consegna da parte nostra, ci deve essere concesso innanzitutto un termine supplementare adeguato, che non può essere inferiore a 14 giorni. Dopo la scadenza infruttuosa del termine supplementare, il committente può recedere dal contratto. In caso di impossibilità di adempimento da parte nostra, tale diritto gli spetta anche senza termine supplementare.

(2)  Gli ordini effettuati su richiesta devono essere richiamati entro un anno dalla data di conferma dell'ordine da parte del committente. Se entro il termine di richiamo la merce ordinata non viene (parzialmente) richiamata, dopo aver concesso un termine supplementare adeguato, siamo autorizzati a rifiutare la consegna della merce non richiesta fino a quel momento e ci riserviamo il diritto di richiedere un risarcimento danni per inadempimento o di recedere dal contratto a causa della merce non richiesta.

 


§ 4 Luogo di adempimento, trasferimento del rischio, imballaggio e trasporto

La consegna della merce ordinata avviene “franco fabbrica” (luogo di adempimento). Il rischio passa all'acquirente non appena la spedizione è stata consegnata al trasportatore o ha lasciato il luogo di adempimento per la spedizione. Se la merce è pronta per la spedizione e la spedizione o l'accettazione subiscono un ritardo per motivi imputabili all'acquirente, il rischio passa all'acquirente al momento della ricezione della notifica di merce pronta per la spedizione. Siamo autorizzati a imballare la merce secondo gli standard del settore o a fornirla con i mezzi di trasporto e gli strumenti ausiliari appropriati. L'imballaggio, il trasporto, i mezzi di trasporto e gli altri strumenti ausiliari vengono addebitati al prezzo di costo. Il trasporto e tutti gli altri imballaggi conformi alle norme sull'imballaggio non vengono ritirati. Su espressa richiesta dell'acquirente, è possibile stipulare separatamente un'assicurazione contro i danni da trasporto a sue spese.

 


§ 5 Prezzi, condizioni di pagamento

(1)  I nostri prezzi si intendono “franco fabbrica” in euro, al netto dell'IVA prevista dalla legge, delle spese di spedizione, dell'imballaggio e di altre spese di spedizione. Gli importi delle fatture sono pagabili senza alcuna detrazione entro trenta giorni. In caso di pagamento entro dieci giorni dalla consegna, concediamo uno sconto del 2%. Ci riserviamo espressamente il diritto di rifiutare assegni o cambiali in ogni singolo caso. L'accettazione avviene sempre solo a titolo di adempimento. È esclusa la compensazione da parte dell'acquirente con un credito in contropartita, a meno che questo non sia stato accertato con sentenza passata in giudicato, sia incontestato o sia stato da noi espressamente riconosciuto. Quanto sopra vale anche se l'acquirente fa valere un diritto di ritenzione che non si basa sullo stesso rapporto contrattuale.

(2)  In caso di ritardo nel pagamento da parte dell'acquirente, siamo autorizzati a richiedere interessi di mora nella misura prevista dalla legge. Ci riserviamo il diritto di dimostrare un danno maggiore.

 


§ 6 Responsabilità per difetti

(1)  L'oggetto dell'acquisto è privo di difetti se presenta le caratteristiche concordate contrattualmente. Dichiarazioni pubbliche, promozioni o pubblicità non costituiscono una descrizione contrattuale delle caratteristiche della merce. L'acquirente non riceve garanzie in senso giuridico. Le garanzie del produttore rimangono invariate.

(2)  I diritti di garanzia dei nostri clienti presuppongono che questi abbiano adempiuto correttamente ai loro obblighi di ispezione e reclamo ai sensi dei §§ 377, 378 HGB (Codice commerciale tedesco). In caso di reclami giustificati, abbiamo il diritto, a nostra discrezione, di eliminare il difetto o di consegnare un prodotto privo di difetti (adempimento successivo). Per l'adempimento successivo, l'acquirente ha il diritto di fissare un termine adeguato, che deve essere di almeno 21 giorni.

(3)  Qualora l'adempimento successivo risultasse impossibile o fallisse, il committente ha il diritto di scegliere se ridurre il prezzo di acquisto in misura corrispondente o recedere dal contratto secondo le disposizioni di legge; ciò vale in particolare in caso di ritardo colposo o rifiuto dell'adempimento successivo, nonché qualora quest'ultimo fallisca per la seconda volta. Se il difetto è imputabile a nostra colpa, il committente può inoltre richiedere il risarcimento dei danni alle condizioni previste dal § 7.

(4)  Le disposizioni di cui sopra si applicano anche in caso di consegna di un altro bene o di una quantità inferiore.

(5)  I diritti di garanzia relativi all'adempimento successivo e al risarcimento dei danni cadono in prescrizione un anno dopo la consegna della merce acquistata. Ciò non vale per i diritti derivanti da opere edili o dalla consegna di beni che, in base al loro uso abituale, sono stati utilizzati per un'opera edile e ne hanno causato la difettosità. Il termine di prescrizione di un anno non si applica inoltre se il danno è un danno alla persona o è stato causato da grave negligenza o comportamento doloso. L'esercizio del diritto di riduzione del prezzo e di recesso è escluso non appena il diritto all'adempimento successivo è prescritto. In tal caso, il committente può tuttavia rifiutare il pagamento del prezzo di acquisto nella misura in cui sarebbe autorizzato a farlo in base al recesso o alla riduzione; in caso di tale esclusione del recesso o della riduzione con conseguente rifiuto del pagamento, siamo tuttavia autorizzati a recedere dal contratto.

(6)  Le presenti disposizioni in materia di responsabilità per difetti non si applicano ai diritti di regresso nei confronti del produttore.

 


§ 7 Risarcimento danni

(1)  Salvo quanto diversamente specificato di seguito, sono escluse richieste di risarcimento danni da parte dell'acquirente. Ciò vale in particolare per richieste derivanti da obblighi contrattuali accessori, colpa nella stipula del contratto e responsabilità civile; ciò vale in particolare per richieste di risarcimento danni non relativi alla merce acquistata, nonché per richieste di risarcimento per mancato guadagno, comprese anche richieste non derivanti dalla difettosità della merce acquistata.

(2)  L'esclusione di responsabilità di cui al paragrafo 1 non si applica in caso di violazione colposa di un obbligo contrattuale essenziale da parte nostra. In tali casi, la responsabilità è limitata ai danni prevedibili tipici del contratto. Gli obblighi contrattuali essenziali comprendono, da un lato, l'obbligo di prestazione principale determinato dal singolo contratto e la prestazione tempestiva. Dall'altro lato, comprendono gli obblighi di informazione e di diligenza che sono di importanza essenziale per la protezione dell'acquirente o il cui adempimento rende possibile l'esecuzione del contratto.

(3)  L'esclusione di responsabilità di cui al paragrafo 1 non si applica in caso di responsabilità per danni derivanti da lesioni alla vita, all'integrità fisica o alla salute; essa non si applica nemmeno qualora il danno sia dovuto a una violazione intenzionale o gravemente negligente dei nostri obblighi, di quelli di un nostro rappresentante legale o di un nostro ausiliario. Essa non si applica inoltre nei casi in cui, ai sensi della legge sulla responsabilità del produttore, sussista responsabilità per danni a persone o cose in caso di difetti dell'oggetto della fornitura utilizzato per scopi privati. Essa non si applica nemmeno in caso di assunzione di una garanzia concordata contrattualmente o di corrispondente assicurazione di una caratteristica, qualora proprio un difetto da essa coperto dia luogo alla nostra responsabilità. 

(4)  Ritardi nella consegna e nella prestazione dovuti a cause di forza maggiore e a eventi non imputabili a noi che rendono la consegna notevolmente più difficile o impossibile, tra cui in particolare difficoltà di approvvigionamento dei materiali, interruzioni dell'attività, scioperi, serrate, mancanza di mezzi di trasporto, disposizioni delle autorità, difficoltà di approvvigionamento energetico, ecc., anche se si verificano presso i nostri fornitori o i loro subfornitori - non sono di nostra responsabilità, anche in caso di termini e scadenze concordati in modo vincolante. Ci danno il diritto di posticipare la consegna o la prestazione per la durata dell'impedimento più un tempo di avvio adeguato o di recedere in tutto o in parte dal contratto per la parte non ancora adempiuta. Informeremo immediatamente l'acquirente delle difficoltà di consegna. Abbiamo il diritto di effettuare prestazioni parziali ragionevoli per l'acquirente.

(5)  Le suddette esclusioni e limitazioni di responsabilità si applicano nella stessa misura anche a favore dei nostri organi, rappresentanti legali, dipendenti e altri ausiliari.

 


§ 8 Riserva di proprietà

(1) Ci riserviamo la proprietà della merce venduta fino al ricevimento di tutti i pagamenti derivanti dal rapporto commerciale con l'acquirente. Qualora concordiamo con l'acquirente il pagamento del prezzo di acquisto tramite assegno cambiario, la riserva si estende anche all'incasso dell'assegno da noi accettato da parte dell'acquirente e non decade con l'accredito dell'assegno ricevuto presso di noi. In caso di fatturazione continua, la riserva di proprietà vale come garanzia per il nostro credito residuo. In caso di comportamento dell'acquirente contrario al contratto, in particolare in caso di ritardo nel pagamento, siamo autorizzati a riprendere la merce acquistata.

(2)  La ripresa della merce da parte nostra non costituisce recesso dal contratto, a meno che non lo abbiamo espressamente dichiarato per iscritto. Dopo la ripresa della merce, siamo autorizzati a venderla; il ricavato della vendita sarà detratto dai debiti dell'acquirente, al netto delle spese di vendita.

(3)  In caso di pignoramenti o altri interventi di terzi, l'acquirente è tenuto a informarci immediatamente per iscritto, affinché possiamo intentare un'azione legale ai sensi del § 771 ZPO (Codice di procedura civile tedesco). Se il terzo non è in grado di rimborsarci le spese giudiziarie ed extragiudiziarie di un'azione legale ai sensi del § 771 ZPO, l'acquirente è responsabile della perdita da noi subita.

(4)  Il committente ha il diritto di rivendere la merce acquistata nel corso della normale attività commerciale; tuttavia, egli ci cede sin d'ora tutti i crediti pari all'importo finale della fattura (IVA inclusa) dei nostri crediti che gli derivano dalla rivendita nei confronti dei suoi acquirenti o di terzi, indipendentemente dal fatto che la merce acquistata sia stata rivenduta senza o dopo la lavorazione. Il committente rimane autorizzato al recupero di tali crediti anche dopo la cessione. Il nostro diritto di riscuotere noi stessi i crediti rimane invariato. Ci impegniamo tuttavia a non riscuotere i crediti fintantoché l'acquirente adempie ai suoi obblighi di pagamento derivanti dai ricavi incassati, non è in mora con i pagamenti e, in particolare, non è stata presentata alcuna domanda di apertura di una procedura di insolvenza o non sussiste alcuna sospensione dei pagamenti. In tal caso, possiamo esigere che l'acquirente ci comunichi i crediti ceduti e i relativi debitori, ci fornisca tutte le informazioni necessarie per la riscossione, ci consegni la relativa documentazione e comunichi la cessione ai debitori (terzi).

(5)  La lavorazione o la trasformazione della merce acquistata da parte dell'acquirente viene sempre effettuata per nostro conto. Se la merce acquistata viene lavorata con altri oggetti che non ci appartengono, acquisiamo la comproprietà della nuova merce in proporzione al valore della merce acquistata rispetto agli altri oggetti lavorati al momento della lavorazione. Se la miscelazione avviene in modo tale che la merce dell'acquirente sia da considerarsi la merce principale, si concorda che l'acquirente ci trasferisca la comproprietà in proporzione. L'acquirente custodisce per noi la proprietà esclusiva o la comproprietà così ottenuta. Ci impegniamo a svincolare le garanzie a noi spettanti su richiesta dell'acquirente nella misura in cui il valore realizzabile delle nostre garanzie superi di oltre il 10% i crediti da garantire. La scelta delle garanzie da svincolare spetta a noi.

 


§ 9 Foro competente, scelta del diritto applicabile

(1)  Il luogo di adempimento per tutti gli obblighi derivanti dal contratto è, per entrambe le parti contraenti, la sede dello stabilimento di consegna, anche in caso di spedizione franco destino. Il foro competente anche per i procedimenti cambiari e documentali è Bielefeld; tuttavia, siamo liberi di citare in giudizio il cliente anche presso il suo foro competente generale.

(2) Si applica esclusivamente il diritto tedesco. È esclusa l'applicazione del diritto commerciale internazionale uniforme.